Quello che non è riuscito a fare la politica, è riuscito a farlo la vita delle persone.
Mercoledì con Stefano Rodotà, il Bin, TILT, Precariamente e tanti, tanti altri, presenteremo alla Sala Stampa della Camera la proposta di legge, chiedendo al prossimo parlamento di approvarla nei primi 100 giorni di legislatura.
Il 25 febbraio dobbiamo vincere anche per questo: perché per liberarsi della precarietà serve un nuovo modello di welfare.
Marco Furfaro
http://www.redditogarantito.it/#!/proposta-di-legge
Art. 4.
(Soggetti beneficiari e requisiti)
(Soggetti beneficiari e requisiti)
1. Sono beneficiari del reddito minimo
garantito coloro che, al momento della presentazione dell’istanza per
l’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 3, siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) residenza sul territorio nazionale da almeno ventiquattro mesi;
b) iscrizione alle liste di collocamento dei centri per l’impiego, salvo che si tratti di lavoratori autonomi, di lavoratori a tempo parziale, oppure di lavoratori che hanno subito la sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
c) reddito personale imponibile non superiore ad 8 mila euro nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza ;
d) reddito del nucleo familiare in cui il soggetto richiedente è inserito non superiore all’ammontare stabilito dal regolamento d’attuazione di cui all’articolo 1, comma 4. Il regolamento opera un ragionevole bilanciamento tra il carattere individuale dell’attribuzione e criteri di equità e solidarietà sociale;
e) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico;
f) non essere in possesso a livello individuale di un patrimonio mobiliare o immobiliare superiore a quanto stabilito dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 1, comma 4. Il regolamento assicura che nella determinazione della soglia patrimoniale oltre la quale si perde il diritto al reddito minimo garantito non si tenga conto della titolarità della casa di prima abitazione, né degli altri beni mobili e immobili necessari alla soddisfazione dei bisogni primari della persona, come indicati dall’art. 5, comma 2.
b) iscrizione alle liste di collocamento dei centri per l’impiego, salvo che si tratti di lavoratori autonomi, di lavoratori a tempo parziale, oppure di lavoratori che hanno subito la sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
c) reddito personale imponibile non superiore ad 8 mila euro nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza ;
d) reddito del nucleo familiare in cui il soggetto richiedente è inserito non superiore all’ammontare stabilito dal regolamento d’attuazione di cui all’articolo 1, comma 4. Il regolamento opera un ragionevole bilanciamento tra il carattere individuale dell’attribuzione e criteri di equità e solidarietà sociale;
e) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico;
f) non essere in possesso a livello individuale di un patrimonio mobiliare o immobiliare superiore a quanto stabilito dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 1, comma 4. Il regolamento assicura che nella determinazione della soglia patrimoniale oltre la quale si perde il diritto al reddito minimo garantito non si tenga conto della titolarità della casa di prima abitazione, né degli altri beni mobili e immobili necessari alla soddisfazione dei bisogni primari della persona, come indicati dall’art. 5, comma 2.
ALLEGATO A – Coefficienti di maggiorazione dl reddito minimo garantito in ragione del numero di familiari a carico.
Numero di componenti | Coefficiente | Beneficio erogato |
---|---|---|
1 | 1 | 600 |
2 | 1,66 | 1000 |
3 | 2,22 | 1330 |
4 | 2,72 | 1630 |
5 | 3,16 | 1900 |
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